La legge 30 marzo 2004, n. 92 ha previsto, all’articolo 1, l’istituzione del “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, fissandone altresì il riconoscimento della ricorrenza da parte della Repubblica nel giorno 10 febbraio di ogni anno.
La celebrazione del Giorno del Ricordo mira a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che hanno colpito tutti coloro che sono stati vittime delle foibe e dell’esodo e del trauma doloroso causato dai medesimi eventi all’allora nascente Repubblica, in modo da conservarne la memoria e far sì che tali lacerazioni appartengano a un passato, mai più ripetibile.
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